Si ricorda che la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2014 deve essere trasmessa all’Inpgi entro il 31 luglio 2015. Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel predetto anno abbiano svolto attività autonoma giornalistica:
• con Partita IVA;
• come attività “occasionale”;
• come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionista;
• con cessione di diritto d’autore.
Si fa presente, altresì, che sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2014.
Si ricorda che non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione (modulo: http://www.inpgi.it/?q=node/692).
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito www.inpgi.it attivo tutti i giorni dal 15 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Si ricorda che nei casi in cui l’inoltro della comunicazione sia effettuato in data successiva al 31/07/2015, è previsto l’addebito di una sanzione per ritardata comunicazione reddituale. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi nel sito utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali.
Si ricorda, infine, che l’art. 3 del Regolamento della Gestione separata INPGI (approvato con ministeriale prot. 36/0001537/MA004.A007 del 30/01/2013) dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta – a decorrere dall’anno 2013 – il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2014 pari quindi a 15.516,35 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi.
Per la corretta compilazione del modello informatico da utilizzare per la comunicazione dei redditi, si invita a visionare le istruzioni presenti nella sezione “Gestione Separata” del sito dell’Istituto, http://www.inpgi.it/node/1018.