giovedì, Maggio 2

Prepensionamenti, l’Inps rivedrà le domande respinte per carenza del requisito di permanenza in Cigs

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Con il messaggio numero 3595 del 13 ottobre 2023, l’Istituto fissa i criteri in base ai quali, in deroga alla condizione di essere stati collocati in Cassa integrazione per almeno 90 giorni, sarà possibile riconoscere il pensionamento anticipato ai giornalisti che hanno fatto domanda.

«In deroga al requisito di permanenza in Cigs per almeno 90 giorni, il prepensionamento può essere riconosciuto in favore di quei giornalisti che, alla data di pubblicazione del presente messaggio, siano stati almeno posti in Cigs per un giorno al mese per almeno tre mesi e rientrino in una delle seguenti casistiche:
– abbiano cessato il rapporto di lavoro senza il requisito di permanenza in Cigs per almeno 90 giorni;
– ancorché non cessati, si trovino nell’impossibilità di completare i 90 giorni di permanenza in Cigs, in quanto il tempo residuo per la fruizione completa dell’ammortizzatore sociale autorizzato dal relativo decreto ministeriale non lo consenta».

Sono le indicazioni riportate nel Messaggio Inps numero 3595 del 13 ottobre 2023 in materia di “Prepensionamento dei giornalisti ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416. Articolo 9 del decreto interministeriale 23 novembre 2017, n. 100495. Chiarimenti circa il requisito di permanenza in cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs)”.

In presenza delle condizioni indicate – prosegue il messaggio della Direzione Centrale Pensioni e della Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – l’Istituto riesaminerà le domande di prepensionamento respinte per carenza del requisito di permanenza in Cigs per almeno 90 giorni. In tutti gli altri casi, per accedere al trattamento pensionistico, dovrà essere verificata la sussistenza del requisito della permanenza in Cigs per almeno 90 giorni.

La deroga, spiega l’Inps, si è resa necessaria al fine di tutelare, proprio come richiesto a più riprese dalla Fnsi, «il legittimo affidamento dei lavoratori che, avendo maturato il requisito amministrativo secondo la precedente prassi operante in Inpgi (almeno un giorno di Cigs al mese per almeno 3 mesi), sono cessati dal rapporto di lavoro in assenza del requisito di permanenza in Cigs di 90 giorni o, ancorché non cessati, non abbiano la possibilità di perfezionarlo in ragione dei limiti di durata del decreto di autorizzazione della Cigs».

Le precisazioni arrivano in risposta alle richieste di chiarimenti pervenute a seguito della circolare in materia di accesso al prepensionamento emanata il 31 gennaio 2023, sulla quale la Fnsi era già intervenuta chiedendo alcune modifiche.

PER APPROFONDIRE
La raccolta delle circolari Inps e degli altri materiali di interesse per i giornalisti relativi al passaggio, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” all’Istituto nazionale di previdenza sociale è disponibile a questo link. Il Messaggio Inps numero 3595 è allegato di seguito.

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