sabato, Aprile 20

Prepensionamenti, l’Inps chiarisce: ecco quando il cumulo è possibile

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Come richiesto dal segretario generale della Fnsi, l’Inps torna sulla circolare n. 10 del 31 gennaio 2023, nella parte relativa al divieto assoluto di cumulo fra reddito da pensione e redditi da lavoro.

La circolare Inps 10/2023 sui prepensionamenti è stata modificata nel senso auspicato dalla Fnsi, nella parte che riguarda il divieto assoluto di cumulo fra reddito da pensione e redditi da lavoro. Nella sua formulazione originaria, infatti, risultava penalizzante per i giornalisti.

La Fnsi aveva subito evidenziato che, imporre ai giornalisti prepensionati, il divieto di collaborazione unicamente con il gruppo editoriale di origine del prepensionamento, poteva essere l’unica formulazione applicabile.

I vertici dell’Inps, preso atto dei rilievi del sindacato unitario dei giornalisti, hanno proceduto con i chiarimenti richiesti.

L’Inps, infatti, col Messaggio n. 644 del 10 febbraio 2023, ha chiarito la Circolare n. 10 del 31 gennaio 2023 proprio nella parte relativa allo svolgimento dell’attività lavorativa successiva al prepensionamento (ex articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416).

L’Istituto afferma che la pensione anticipata, dalla sua decorrenza, è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata – in Italia e all’estero – presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale.

In tal caso, il trattamento pensionistico è revocato dal primo mese in cui il pensionato svolge l’attività lavorativa presso tali aziende.

Diverso, invece, il caso di attività lavorativa prestata presso altri datori di lavoro. La pensione anticipata è, infatti, compatibile con l’attività lavorativa prestata presso datori di lavoro diversi dall’azienda o gruppo editoriale di provenienza del prepensionato.

Inoltre l’Inps ribadisce che, a decorrere dal 1° luglio 2022 – per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento dell’Inpgi all’Inps o successivamente – trova applicazione la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e di conseguenza non si applica più la disciplina del cumulo in vigore presso l’Inpgi (di cui all’articolo 15 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’Ago dell’Inpgi vigente dal 21febbraio 2017).

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2022, il trattamento derivante dal prepensionamento in oggetto è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

PER APPROFONDIRE
Il Messaggio n. 644 del 10 febbraio 2023 a firma del Direttore Generale dell’Inps, Vincenzo Caridi, è allegato di seguito.

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