mercoledì, Dicembre 11

Lo Statuto Asu

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STATUTO

Associazione Stampa Umbra

(ASU)

 

ART. 1 – Natura dell’Associazione

L’Associazione Stampa Umbra costituisce la rappresentanza sindacale dei giornalisti e delle giornaliste dell’Umbria ed ha sede in Perugia. La sua durata è illimitata. L’Associazione, che è regolamentata dal presente Statuto, aderisce alla FNSI, accettandone i principi e le finalità statutariamente affermati.

 

ART. 2 – Fini dell’Associazione

L’Associazione, nello spirito di solidarietà tra colleghi, ha lo scopo:

• garantire agli iscritti la tutela sindacale e occupazionale;

• rappresentare gli iscritti nei confronti di terzi, sia in campo regionale che nazionale, per la stipula del contratto di lavoro, la sua applicazione, la soluzione di vertenze collettive e individuali;

• favorire e controllare l’applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico nelle redazioni che operano in Umbria, contrastando l’abusivismo nell’esercizio della professione giornalistica, e garantendo l’assistenza necessaria ai comitati e ai fiduciari di redazione eletti secondo le norme federali e del contratto stesso;

• combattere le forme di precarietà costrittivamente imposte dalle aziende, stabilizzare i rapporti e le posizioni di lavoro giornalistico a chi ne faccia richiesta e ne abbia diritto, riconoscere una equa retribuzione, in base alle norme esistenti, alle prestazioni dei giornalisti autonomi, includere nella sfera dei diritti i giovani che accedono alla professione.

• difendere e sviluppare la libertà di stampa, il pluralismo dell’informazione e la possibilità di accesso alle fonti;

• favorire la nascita e lo sviluppo di testate giornalistiche regionali, sia quotidiane sia periodiche;

• facilitare l’accesso alla professione giornalistica e la migliore qualificazione professionale dei giornalisti, anche attraverso iniziative specifiche di formazione, studio e ricerca;

• favorire una sempre maggiore conoscenza e consapevolezza dei diritti e dei doveri propri della professione giornalistica;

• valorizzare i contenuti specifici della professione, garantendo il diritto dei cittadini a una informazione completa, nella rigorosa tutela dei soggetti deboli e nel rispetto dei diritti della persona e dei soggetti sociali;

• affermare e difendere l’unità della categoria, di fronte a qualsiasi tentativo di discriminazione, impegnandosi in particolare per l’affermazione del principio delle pari opportunità;

• assumere tutte le iniziative opportune per il rafforzamento dell’unità della categoria, per la sua promozione sociale e culturale, per il consolidamento dei rapporti di colleganza e solidarietà tra i soci, per il miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro;

• collaborare con l’Ordine dei giornalisti, l’INPGI e la CASAGIT per un sempre maggiore sviluppo della professione e per la sua tutela dal punto di vista legale, previdenziale, assistenziale e deontologico;

• adempiere a tutti i compiti che la legge, le norme sindacali e lo Statuto della FNSI le attribuiscono o le attribuiranno in futuro in rappresentanza della categoria dei giornalisti.

 

ART. 3 – Soci dell’Associazione

I soci si dividono in due categorie:

– giornalisti professionali

– giornalisti collaboratori.

L’iscrizione dei giornalisti in ciascuna categoria è deliberata dal Consiglio direttivo su istanza degli interessati e sulla base delle modalità e dei criteri fissati dallo Statuto e dal Regolamento della FNSI.

 

 ART. 4 – Doveri dei soci

I soci sono impegnati a rispettare il presente Statuto e la disciplina associativa. Sono altresì tenuti al pagamento della quota fissata dal Consiglio direttivo.

I soci che godono di contratto di lavoro giornalistico sono tenuti alla delega per la trattenuta delle quote sindacali e della quota di servizio per l’assistenza contrattuale, secondo le delibere congressuali nazionali e il CNLG.

Il socio che al 31 marzo non abbia ancora provveduto a pagare le quote stabilite è invitato a regolare la sua posizione entro il termine di 30 giorni. Nel caso in cui non ottemperi all’invito, verrà posto nell’elenco dei “soci morosi” con la conseguente sospensiva ad ogni effetto dei diritti di socio. Qualora al 31 dicembre dell’anno per il quale non sono state versate le quote federali e sociali persista la condizione di “moroso”, l’associato decadrà dalla qualità di socio.

Per la riammissione occorre presentare domanda al Consiglio direttivo dell’Associazione.

 

ART. 5 – Motivi di decadenza

Si perde la qualifica di socio per:

a) cessazione dei requisiti di cui all’art. 4;

b) dimissioni volontarie, che, agli effetti del pagamento delle quote sociali si intendono accettate con decorrenza dal mese successivo alla presentazione delle dimissioni stesse;

c) trasferimento ad altra Associazione o Sindacato regionale dei giornalisti;

d) morosità;

e) radiazione;

f) assunzione di incarichi di controparte sindacale. È sospeso l’iscritto che, in rappresentanza di cooperative, assuma incarichi in organismi editoriali. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di appartenere all’Associazione, non conserva diritti di sorta nei confronti dell’Associazione medesima.

 

ART. 6 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente dell’Associazione;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) il Collegio dei probiviri.

Sono organi consultivi:

a) la Consulta sindacale;

b) la Consulta dei gruppi di specializzazione.

 

ART. 7 – Assemblea dei soci

L’Assemblea generale dei soci è costituita dai giornalisti professionali e collaboratori iscritti all’Associazione. L’Assemblea è il massimo organo del Sindacato ed ha tutti i poteri deliberanti secondo le norme del presente Statuto. Essa fissa le direttive che l’Associazione deve seguire nei vari rami della propria attività, approva i bilanci e nomina la giunta elettorale. Le sue decisioni sono vincolanti per gli iscritti.

 

ART. 8 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea generale ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro il 31 marzo. La convocazione viene fatta dal Presidente dell’Associazione su conforme decisione del Consiglio direttivo, che ne stabilisce l’ordine del giorno e dei lavori. L’avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera semplice al domicilio del socio o all’indirizzo mail risultante all’Associazione e opportunamente pubblicizzato attraverso gli organi di informazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea e dovrà indicare l’ordine del giorno, nonché il giorno e l’ora della seconda convocazione.

 

ART. 9 – Proposte dei soci

Nell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria devono essere inclusi anche specifici argomenti e proposte pervenuti al Consiglio direttivo, a mezzo lettera raccomandata, da almeno venti soci, entro il 31 dicembre precedente. Le richieste successive a tale data saranno incluse nell’ordine del giorno subordinatamente al giudizio del Consiglio direttivo.

 

ART. 10 – Validità dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se si raggiunge, entro un’ora dall’orario fissato, la presenza della metà più uno dei soci, di cui almeno un terzo dei soci professionali. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

 

ART. 11 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi l’opportunità, con le modalità previste per l’Assemblea ordinaria. In caso di urgenza, l’Assemblea straordinaria può essere convocata con un preavviso di almeno 24 ore. Essa, inoltre, sarà convocata quando almeno un quarto dei soci, di cui almeno un terzo degli iscritti professionali, ne faccia richiesta scritta e motivata al Consiglio direttivo che fissa la data dell’Assemblea da tenersi entro un mese dal ricevimento della richiesta.

 

ART. 12 – Svolgimento dell’Assemblea

Alle assemblee partecipano i soci iscritti in regola con le quote sociali. L’Assemblea viene aperta dal Presidente dell’Associazione o da chi lo sostituisce. Dopodiché elegge tra i soci presenti, aventi diritto al voto, il proprio presidente, il segretario che redige il verbale e i tre scrutatori, di cui due professionali.

Le votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano, per appello nominale quando ne faccia richiesta un quinto dei presenti, a scrutinio segreto quando lo richieda un terzo dei presenti. Le delibere si intendono approvate se ottengono la metà più uno dei voti dei presenti. Per la elezione dei delegati ai congressi della FNSI valgono le norme dello Statuto federale.

ART. 13 – Assemblee di categoria

I soci possono essere convocati separatamente in assemblee di soli professionali o di soli collaboratori per questioni attinenti le categorie, con le stesse modalità previste per le assemblee straordinarie.

 

ART. 14 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo di guida e di indirizzo politico-sindacale dell’Associazione. Esso è composto di nove membri, di cui sei professionali e tre collaboratori iscritti all’Associazione. In caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive o di assenza giustificata a sei sedute consecutive il consigliere decade automaticamente dal mandato e viene sostituito dal primo dei non eletti della categoria e, eventualmente, della stessa lista.

Quando venga a mancare contemporaneamente un numero di consiglieri eletti superiore alla metà dei seggi coperti, il Consiglio, eventualmente tramite il consigliere anziano, convoca entro trenta giorni l’Assemblea degli iscritti per procedere a nuove elezioni.

 

ART. 15 – Membri del Direttivo a titolo consultivo

Alle sedute del Consiglio direttivo possono partecipare a titolo consultivo il presidente dell’Ordine dei giornalisti o in sua vece un consigliere dell’Ordine stesso; un rappresentante di ciascun comitato di redazione; fiduciari di redazione di organi di informazione che operano in Umbria; i sindaci revisori dei conti; i soci membri del Consiglio nazionale della FNSI o che ricoprano cariche federali; il rappresentante regionale dell’INPGI e quello della CASAGIT; il rappresentante regionale dell’Unione Nazionale Giornalisti Pensionati;  un delegato per ciascuno dei gruppi di specializzazione riconosciuti o associazioni o circoli locali riconosciuti, purché il delegato sia socio iscritto al Sindacato.

ART. 16 – Durata del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili. I membri subentrati per sostituzione decadono insieme all’intero Consiglio.

Alla scadenza del mandato, il Presidente del Consiglio direttivo convoca, entro trenta giorni, l’Assemblea generale per il rinnovo dell’organismo.

 

ART. 17 – Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera la convocazione dell’Assemblea generale ordinaria e straordinaria;

b) mette in esecuzione le delibere dell’Assemblea, direttamente o per mezzo di speciali commissioni dell’operato delle quali (eventualmente pro-tempore costituite) assume la responsabilità;

c) fissa i contributi associativi stabilendo le modalità di riscossione sottoponendoli a ratifica dell’Assemblea;

d) ha la facoltà di delegare soci a compiti particolari nell’interno del Sindacato;

e) compila i bilanci per l’esercizio finanziario dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed il consuntivo dell’esercizio passato;

f) amministra il patrimonio sociale per le finalità d’istituto statutariamente espresse;

g) esercita ogni atto necessario al buon andamento del Sindacato regionale, secondo i principi istitutivi fissati dallo Statuto;

h) vigila sulla funzionalità dei gruppi di specializzazione;

i) esercita ogni altro compito delegatogli dall’Assemblea.

 

ART. 18 – Elezioni del Presidente

Nella sua riunione, il Consiglio direttivo, convocato entro trenta giorni dalla sua elezione dal consigliere professionale primo eletto, procede a scrutinio segreto alla elezione tra i suoi membri del Presidente dell’Associazione, scegliendolo tra i consiglieri professionali.

Nelle prime tre votazioni per essere eletto occorrono sei voti. Nelle successive votazioni viene proclamato Presidente il consigliere che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il consigliere che vanta la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

 

ART. 19 – Ufficio di presidenza e Consiglio FNSI

Nella stessa riunione il Consiglio direttivo elegge un Vice presidente professionale e un Vice presidente collaboratore, nonché un Segretario tesoriere. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. In caso di parità valgono le norme dell’art. 18.

I Vice presidenti collaborano con il Presidente per i settori sindacali di propria competenza. Il Vice presidente collaboratore tiene i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo (in caso di assenza il compito viene affidato di volta in volta dal Consiglio), cura e provvede alla tenuta dei registri degli iscritti. Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione, presenta i bilanci finanziari a nome del Direttivo e, insieme al Presidente, è responsabile della gestione economica.

In caso di dimissioni dalle cariche, il Direttivo provvede alla sostituzione nella prima seduta del Consiglio.

Ugualmente fa per la sostituzione di consiglieri, professionali e collaboratori, dimissionari dal Consiglio nazionale della FNSI.

 

ART. 20 – Sedute del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno sei volte l’anno su convocazione del Presidente da effettuarsi almeno dieci giorni prima della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere comunicata entro 24 ore.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti, con esclusione di qualsiasi delega. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Per la validità delle sue deliberazioni occorre che siano presenti almeno cinque dei suoi membri eletti dall’Assemblea.

 

ART. 21 – Verbali delle sedute

Delle sedute del Consiglio direttivo viene tenuto un libro dei verbali di volta in volta sottoscritti dal Presidente e dal Vice presidente collaboratore (o da chi ne fa le loro veci), letti e approvati dai consiglieri nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.

I verbali, previa autorizzazione del Presidente regionale, o di un suo delegato, sono a disposizione dei soci per la consultazione.


ART. 22 – Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno quattro componenti il Consiglio direttivo e va discussa e votata, per appello nominale, in una successiva riunione da tenersi entro dieci giorni. Nella stessa seduta il Direttivo procede, se del caso, alla nomina del sostituto. In caso contrario l’intero Direttivo si considera decaduto.

 

ART. 23 – Presidente dell’Associazione

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti ed è garante dell’unità della categoria e dell’osservanza dello Statuto. Convoca e presiede il Consiglio direttivo.

Intraprende le azioni eccezionali e urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio alla prima seduta. Presiede il Consiglio direttivo. Esercita gli atti di ordinaria amministrazione e a tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto. E’ direttore responsabile delle pubblicazioni ufficiali dell’Associazione. Nei casi di assenza, il Presidente viene temporaneamente sostituito, nell’ordine, dal Vice presidente professionale e dal Vice presidente collaboratore.

L’incarico di Presidente non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi.

Entro un mese dal suo insediamento il Presidente dell’Associazione convoca l’Assemblea dei soci per presentare le linee programmatiche di mandato e per procedere alla elezione dei membri del Dipartimento sindacale che avverrà con maggioranza semplice dei presenti.

Al Presidente dell’Associazione, con delibera motivata del Direttivo, può essere corrisposta una indennità di funzione che viene disciplinata da un apposito regolamento approvato dal Direttivo.

Il Presidente, su mandato del Direttivo, può avvalersi di consulenti esterni di comprovata competenza.

 

ART. 24 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi (due professionali e un collaboratore) e di due supplenti (un professionale e un collaboratore).

I candidati alla carica di proboviro debbono essere scelti tra coloro che abbiano almeno cinque anni di iscrizione all’Associazione ed il cui elenco è esposto nel seggio elettorale.

Nella prima seduta dopo l’elezione, il Collegio elegge a scrutinio segreto il proprio presidente.

In caso di anticipato scioglimento del Consiglio direttivo, il Collegio rimane in carica sino alla scadenza del nuovo Consiglio eletto.

La funzione di proboviro è incompatibile con qualsiasi carica nell’Associazione e nella FNSI, nonché con gli incarichi di direttore, condirettore, vice direttore e redattore capo.

 

ART. 25 – Compiti del Collegio probiviri

Il Collegio dei probiviri è investito di funzioni disciplinari nei confronti dei soci che contravvengono alle norme o comunque alle regole della correttezza professionale e della probità morale, in modo tale da compromettere il prestigio dell’Associazione o il buon nome della professione del giornalista. Il Collegio giudica su ogni controversia relativa alla disciplina associativa, sindacale, nonché su controversie tra soci che gli vengano sottoposte.

Può anche costituirsi in giurì d’onore qualora un socio ricorra ad esso per promuovere un giudizio. Il Collegio esercita le sue funzioni su richiesta di soci e di non soci e può anche promuovere procedimento disciplinare d’ufficio. Le sue decisioni sono espresse col lodo. Il Collegio è pure investito delle facoltà di emettere lodi arbitrali in merito alle controversie attinenti l’attività professionale tra soci, e terzi, su questioni di etica professionale deferitegli dal Consiglio direttivo ancorché estranee a controversie. A richiesta del Consiglio direttivo, il Collegio viene convocato dal presidente entro tre giorni dalla ricevuta comunicazione per promuovere, con procedura d’urgenza, la sospensione cautelativa dei soci deferitegli in base allo Statuto della FNSI, a carico dei quali, successivamente, esperisce procedimento con rito sommario. Ove il Collegio non provveda con procedura d’urgenza, si ha egualmente la sospensione a tutti gli effetti.

Il Collegio rimane depositario degli atti, affidati personalmente al presidente, fino all’esaurimento delle vertenze, dopo di che gli atti stessi vengono depositati nell’archivio dell’Associazione.

 

ART. 26 – Sanzioni disciplinari

La procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari ha inizio con il deferimento del socio da parte del Consiglio direttivo al Collegio dei probiviri. Delle contestazioni disciplinari e dei ricorsi a carico del socio dovrà essere data integrale comunicazione all’interessato con un termine di giorni venti dalla data del ricevimento per la presentazione delle sue deduzioni scritte. Il giorno fissato per la discussione e la delibera di provvedimenti, l’interessato avrà diritto ad essere sentito di persona. Le sanzioni sono comunicate per iscritto e con lettera raccomandata al Presidente dell’Associazione che, entro cinque giorni dal ricevimento, è tenuto a darne notizia all’interessato con lettera raccomandata. Il Collegio dei probiviri ha facoltà di chiedere al Consiglio direttivo che il suo lodo arbitrale sia reso noto ai soci.

Le sanzioni che il Collegio dei probiviri ha facoltà di applicare sono:

a) richiamo;

b) diffida;

c) censura;

d) sospensione;

e) radiazione.

Il provvedimento di sospensione non può essere superiore a sei mesi. La radiazione è adottata nei casi di eccezionale gravità che rendano manifestamente incompatibile la permanenza del socio in seno all’Associazione.

Contro tutti i provvedimenti disciplinari e avverso i lodi è ammesso ricorso al Collegio nazionale dei probiviri entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare o del lodo. Il ricorso dovrà essere inviato in triplice copia al Consiglio direttivo e al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso sospende l’esecuzione dei provvedimenti stessi salvo il caso previsto dall’art. 26 dello Statuto della FNSI. Nel caso di radiazione il ricorrente rimane sospeso dall’attività sociale fino al lodo definitivo.

 

ART. 27 – Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi (due professionali e un collaboratore) e da due membri supplenti (un professionale e un collaboratore) che non facciano parte del Consiglio direttivo. Nella prima riunione il Collegio nomina, a scrutinio segreto, il presidente tra i suoi membri.

 

ART. 28 – Compiti del Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti ha i compiti previsti dal Codice Civile: in particolare esercita il controllo periodico sui conti dell’Associazione, vigila sulla tenuta dei libri contabili e procede all’esame dei bilanci sui quali redige annualmente una relazione che espone alla Assemblea.

Delle verifiche compiute sui documenti amministrativi il Collegio fa constatare su apposito registro. In tutti i casi in cui il Collegio rilevi inadempienze o irregolarità, è tenuto a richiedere l’immediata convocazione del Consiglio che deve essere riunito dal presidente con procedura d’urgenza.

ART. 29 – Il dipartimento sindacale

E’ istituito il Dipartimento sindacale, di cui il Presidente dell’Associazione è responsabile. Tuttavia su indicazione dello stesso Presidente per una migliore azione sindacale, possono far parte del Dipartimento sindacale soci professionali e collaboratori. Se non facenti parte del Direttivo tali soci incaricati debbono essere eletti dall’Assemblea dei soci. Gli eletti divengono a pieno titolo membri del Direttivo.

ART. 30 – Delle elezioni

Per gli organi dell’Associazione sono elettori tutti gli iscritti alla stessa da almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea e in regola con il pagamento delle quote sociali al momento delle votazioni. Sono eleggibili i soci professionali e collaboratori in regola con le quote stesse almeno fino ad un mese prima della data fissata per le elezioni. Possono essere istituiti per le elezioni dei seggi provinciali.

A parità di voti, risulterà eletto il candidato del genere meno rappresentato e, ad ulteriore parità di genere, il più giovane d’età.  Si vota con schede per categoria.

 

ART. 31 – Del procedimento elettorale

Ciascuno iscritto professionale può votare, per il Consiglio direttivo, al massimo quattro nomi della categoria professionali; ciascun iscritto collaboratore può votare al massimo un nome della categoria collaboratori.

L’Assemblea generale convocata nel quarto anno dalle elezioni provvede anche al rinnovo delle cariche sociali, costituendo il seggio che rimarrà aperto almeno per otto ore dal suo insediamento, ad opera della giunta elettorale nominata dall’Assemblea e composta da tre tra i quali viene eletto il presidente.

 

ART. 32 – Del sistema proporzionale

Le elezioni avvengono presso i seggi indicati nella lettera di convocazione, con apertura del seggio alle ore dieci e chiusura alle diciotto del giorno fissato dall’Assemblea che nomina la giunta elettorale, la quale ha il compito di svolgere tutte le operazioni di voto. I suoi componenti non possono essere candidati. Se lo diventano, vengono sostituiti nella giunta elettorale da altri soci, delle rispettive categorie, designati dalla giunta stessa.

Le eventuali liste dei candidati devono essere presentate alla Giunta elettorale entro il ventesimo giorno (incluso) precedente la data delle elezioni. Ogni lista deve essere presentata con firma leggibile da almeno cinque soci per i professionali e da almeno dieci per i collaboratori, che abbiano diritto al voto, non siano candidati e non abbiano firmato altre liste. Ogni lista deve contenere la firma leggibile di accettazione dei candidati, il cui numero non può essere inferiore ad un quinto né superiore al numero dei consiglieri da eleggere. In caso di presentazione di liste ciascun genere non potrà essere rappresentato in misura inferiore al 30%.

Nessuno può accettare candidature per più di una lista. La giunta è tenuta ad inviare, almeno dieci giorni prima delle votazioni, il fac-simile delle schede contenenti le liste dei candidati disposte nell’ordine di presentazione. La votazione avviene per accesso personale degli aventi diritto al seggio elettorale. Oltre al voto di lista, il socio può esprimere voti di preferenza per i candidati: non più di cinque preferenze per i professionali, non più di tre per i collaboratori. Le preferenze espresse in liste diverse comportano l’annullamento della scheda. L’indicazione delle sole preferenze in una lista significa votazione della lista stessa.

Per accedere alla attribuzione dei seggi ciascuna lista deve avere il consenso di un quinto dei votanti. I voti validi vengono divisi per il numero dei seggi da attribuire. I voti validi di ogni lista vengono divisi per il quoziente dell’operazione precedente. Ne risultano i seggi pieni assegnati a ciascuna lista. I seggi non assegnati vengono attribuiti alle liste in relazione ai resti maggiori. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i candidati, i posti eccedenti sono ridistribuiti tra le varie liste. Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, si formula la graduatoria dei candidati delle singole liste secondo l’ordine decrescente delle rispettive preferenze individuali. In caso non vengano presentate liste, risultano eletti i soci, professionali e collaboratori, che ottengono il maggior numero di voti.

La proclamazione e l’insediamento degli eletti avviene da parte della giunta elettorale. A questa i soci possono rivolgersi entro cinque giorni dalla proclamazione per eventuali ricorsi in materia elettorale e la giunta ha l’obbligo di esprimere il suo giudizio entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso.

Contro le deliberazioni della giunta è ammesso ricorso, entro cinque giorni, all’Assemblea straordinaria dei soci che deve essere convocata dal Presidente entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza. Tutto il materiale elettorale sarà custodito nella sede dell’Associazione per almeno quattro anni.

 

ART. 33 – Elezione dei probiviri e dei revisori

Per l’elezione del Collegio dei probiviri e per quello dei revisori dei conti i professionali e i praticanti possono votare fino a due candidati e i collaboratori uno soltanto. I praticanti non sono eleggibili. La votazione avviene con schede separate. E’ supplente in ciascuna categoria il primo dei non eletti. Per le altre modalità della votazione valgono le norme relative all’elezione del Consiglio direttivo.

I collegi durano in carica quattro anni e i loro componenti sono rieleggibili. Il membro dei collegi che non partecipi a due sedute consecutive senza giustificato motivo, o a quattro sedute consecutive anche se giustificato, è considerato dimissionario. Sia in questi casi che per dimissioni volontarie o per sopravvenuti motivi di incompatibilità o di decadenza, il componente del Collegio viene sostituito con il primo dei non eletti nella categoria.

 

ART. 34 – Consulta sindacale

La Consulta sindacale è costituita dai rappresentanti dei comitati di redazione dell’Umbria, dai fiduciari di redazione e dai delegati di settore dei quotidiani, periodici, agenzie di stampa, RAI-TV, radio e televisioni private operanti in Umbria, dai componenti elettivi e di gruppo di specializzazione regolarmente costituito, da un delegato di ogni redazione decentrata e da un delegato eletto tra i componenti gli uffici di corrispondenza.

Il funzionamento della Consulta è stabilito da apposito regolamento da essa formulato e approvato dal Consiglio direttivo dell’Associazione.

La Consulta sindacale elegge tra i membri professionali del Consiglio direttivo il proprio presidente, che convoca e presiede l’organismo. Elegge anche due vice presidenti, di cui uno collaboratore.

 

ART. 35 – Compiti della Consulta sindacale

Compiti della Consulta sono:

a) formulare richieste di carattere contrattuale in vista del rinnovo del contratto collettivo di lavoro;

b) decidere forme e modalità dell’azione sindacale nel quadro della disciplina federale;

c) controllare che venga effettivamente ed esattamente applicato il contratto di lavoro, intervenendo ove si presenti una situazione di carenza;

d) dare direttive di massima ai comitati e ai fiduciari di redazione sul comportamento da adottare nei confronti delle amministrazioni ogni qual volta interessi generali o particolari della categoria lo richiedano.

Inoltre, la Consulta può esprimere pareri su tutto quanto riguarda la politica del Sindacato e fornire elementi di giudizio al Consiglio direttivo per le delibere di sua competenza. Il presidente della Consulta riferisce di volta in volta al Consiglio direttivo sull’attività della Consulta stessa. Su sua proposta potranno essere chiamati a far parte della Consulta, con voto non deliberante, anche iscritti che posseggano particolari competenze e dei quali si ritenga utile la collaborazione.

 

ART. 36 – Gruppi di specializzazione

Nell’intento di facilitare attività giornalistiche specifiche, è data facoltà agli iscritti di riunirsi in gruppi di specializzazione, restando però di esclusiva competenza del Sindacato la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali degli iscritti nei rapporti con terzi.

Le norme di funzionamento di tali gruppi debbono essere approvate dal Consiglio direttivo dell’Associazione e non possono essere in contrasto con il presente Statuto e con quello federale. Sono consentite nei locali dell’Associazione assemblee di gruppi di specializzazione promosse dai rispettivi consigli.

 

ART. 37 – Referendum

Il Consiglio direttivo ha facoltà di sottoporre a votazione per referendum a schede segrete, anche per corrispondenza, l’approvazione di norme, iniziative o proposte di notevole importanza, sempreché non abbiano attinenza con variazioni statutarie. Il referendum deve inoltre avvenire se richiesto da almeno un terzo dei soci, di cui un terzo degli iscritti professionali. Le proposte si riterranno approvate a maggioranza se alle votazioni abbiano partecipato la maggioranza assoluta degli iscritti.

 

ART. 38 – Incompatibilità

La condizione di socio è incompatibile con la qualifica di dipendente retribuito dall’Associazione.

Il Presidente dell’Associazione e i componenti del Consiglio direttivo non possono rivestire cariche nel Consiglio direttivo regionale o nazionale dell’Ordine dei giornalisti, rivestire cariche locali o nazionali nell’INPGI, né avere incarichi nella CASAGIT e nel Fondo di pensione complementare dei giornalisti italiani.

Nel caso si verificassero situazioni in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l’eletto a più cariche dovrà optare entro quindici giorni per una sola di esse. Trascorso tale termine, in carenza di opzione, decade dalla carica associativa e gli subentra il primo dei non eletti nella categoria.

 

ART. 39 – Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifiche al presente Statuto possono essere presentate dal Consiglio direttivo autonomamente o su richiesta di un quinto dei soci, devono essere pubblicate nel sito dell’Associazione e notificate a ciascun iscritto a mezzo mail da inviare almeno quindici giorni prima della data stabilita per l’Assemblea straordinaria appositamente convocata per discuterle.

Tali proposta si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

ART. 40 – Scioglimento dell’Associazione

L’eventuale scioglimento dell’Associazione e la destinazione del patrimonio sociale, saranno oggetto di deliberazione da parte di una Assemblea straordinaria appositamente convocata.

Per la validità di tale deliberazione sarà necessario il voto favorevole dei tre quinti dei soci aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.

Il patrimonio di qualsiasi natura residuo alla liquidazione dell’Associazione dovrà essere assegnato ad enti di assistenza per i soci o per gli orfani dei giornalisti.

 

ART. 41 – Del rapporto associativo

Il rapporto associativo tra i giornalisti è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:

1. uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;

2. esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei requisiti richiesti;

3. diritto di voto per gli associati per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

4. eleggibilità libera degli organismi amministrativi;

5. principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile;

6. sovranità dell’Assemblea generale degli iscritti con regolamentazione dei criteri per l’ammissione ovvero l’esclusione alla stessa;

7. pubblicità delle convocazioni dell’Assemblea generale, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;

8. intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.

 

ART. 42 – Norma della FNSI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento della FNSI e le norme generali del diritto.

Perugia, 9 luglio 2017                                                                                              

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