venerdì, Aprile 19

Ex Inpgi, le regole Inps per il cumulo tra redditi da lavoro e pensioni di invalidità, ‘Quota 102’ e ‘lavoratori precoci’

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Il commento degli uffici di via Nizza alla nota esplicativa dell’Istituto nazionale di previdenza, le cui disposizioni «non intervengono – spiegano – sulle modalità di applicazione, per il primo semestre 2022, del regime di cumulo previsto dall’articolo 15 del Regolamento Inpgi, per il quale si attendono chiarimenti».

Con una nota esplicativa del 22 novembre 2022, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime della cumulabilità tra i redditi da lavoro e alcuni specifici trattamenti pensionistici erogati in favore dei giornalisti in precedenza iscritti all’ex Gestione sostitutiva dell’Ago dell’Inpgi. Come è noto, infatti, tale Gestione previdenziale è stata trasferita all’Inps a far data dal 1° luglio 2022 in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio per 2022.

I tre ambiti rispetto ai quali interviene l’Inps, fornendo alcune precisazioni in ordine ai limiti di reddito da lavoro cumulabili e ai conseguenti obblighi dichiarativi, sono quelli relativi ai trattamenti di pensione di invalidità, pensione anticipata con “Quota 102” e pensione anticipata per i “lavoratori precoci”.

Le disposizioni contenute nella nota esplicativa «non intervengono sulla tematica delle modalità di applicazione, per il primo semestre 2022, del regime di cumulo previsto dall’articolo 15 del Regolamento delle prestazioni dell’Inpgi, per il quale si attendono tutt’ora gli opportuni chiarimenti da parte dell’Inps», si legge in un post pubblicato sul blog InpgiNotizie.it.

«La disciplina relativa al regime dei trattamenti pensionistici – ricordano da via Nizza – era già stata oggetto di una prima illustrazione da parte dell’Inps con la Circolare 92 del 28 luglio 2022, nella quale era stato chiarito che, per le pensioni già erogate dall’Inpgi 1 prima del 1° luglio 2022 e per quelle liquidate successivamente a tale data dall’Inps ai giornalisti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, avrebbero trovato applicazione le regole vigenti nell’ambito del predetto Fondo Inps in materia di cumulo tra redditi da lavoro e assegno pensionistico».

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