lunedì, Ottobre 14

Presentazione profilo professionale giornalisti uffici stampa

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L’Associazione Stampa Umbra, l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, l’Anci e l’Upi regionali nel dare seguito in maniera concreta al protocollo d’intesa sugli uffici stampa stipulato tra i soggetti sopra indicati, stabiliscono criteri e principi per la definizione di un profilo unico regionale per i giornalisti che operano negli uffici stampa pubblici o che svolgono nella pubblica amministrazione funzioni di addetto stampa.

A tale proposito Associazione Stampa Umbra, Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, Anci e Upi regionali, rifacendosi al contratto nazionale collettivo del pubblico impiego, alla legge 150/2000 sugli uffici stampa e alle leggi che regolano la professione giornalistica, ritengono possibile individuare un profilo professionale che riesca a contemperare le esigenze dei giornalisti che operano nella p.a. con quelli delle amministrazioni sia dal punto di vista economico che professionale, tenendo conto del particolare momento di crisi e di cambiamenti in atto anche a livello regionale.

La definizione di un profilo professionale adeguato alle funzioni di ufficio stampa/addetto stampa è tuttavia ritenuto fondamentale per accrescere il livello di comunicazione tra la p.a. e il cittadino e rendere sempre più moderno il rapporto tra istituzioni e comunità amministrate. Sotto questo profilo l’Umbria ha compreso in pieno l’importanza di riconoscere il ruolo dei giornalisti traendo vigore dalle radici storiche che hanno fatto della Regione la prima in Italia a dotarsi di uffici stampa gestiti da giornalisti professionisti ed inquadrati da contratti di categoria.

Oggi, a distanza di oltre quarant’anni, la sensibilità del sistema Umbria verso i temi dell’informazione non solo è immutato, ma dimostra di crescere e di svilupparsi ulteriormente attraverso un accordo che non è solo formale, ma contiene in sé i principi per fare un ulteriore passo in avanti a vantaggio di tutti.

Il profilo professionale ribadisce che negli uffici stampa debbano operare giornalisti iscritti all’Ordine dei giornalisti, così come già contenuto nel dettato della legge 150/2000, e che lo stesso principio vale per quelle amministrazioni, soprattutto di minore grandezza, che non avendo un ufficio stampa, usufruiscono di addetti stampa per l’informazione giornalistica sulle attività politico-amministrative dell’ente.

Dato l’alto livello di responsabilità, considerato l’assunto precedente che dispone per le funzioni giornalistiche solo giornalisti iscritti all’Ordine, l’inquadramento del giornalista deve essere adeguato al livello professionale e stabilito nella categoria D, in qualità di funzionario. Ad esso, per i motivi sopra espressi, vanno applicati gli istituti previsti dal Ccnl, ossia l’Alta Professionalità o la Posizione organizzativa con indennità massima per il capo ufficio stampa. Di concerto con l’Assostampa Umbra e i sindacati di categoria, le amministrazioni pubbliche possono, ove ne sussistano le condizioni, valutare la possibilità di derogare al Ccnl ed applicare il contratto giornalistico, secondo le modalità più idonee al caso e in modo da salvaguardare i reciproci interessi delle controparti.

Sia nel caso di esistenza di uffici stampa che di soli addetti stampa, il / i giornalisti, coerentemente con la particolarità della funzione, debbono svolgere all’interno dell’ente esclusivamente mansioni giornalistiche, fatte salve tutte le funzioni, i doveri e le prerogative dell’ufficio stampa in rapporto alle funzioni da esercitare in base alla normativa vigente, ivi compresa la legge 150/2000.
I giornalisti devono essere messi in condizione, economica e professionale, di poter svolgere attività esclusiva per conto dell’ente di assunzione. Eventuali deroghe sono possibili in virtù della valutazione di singoli casi e situazioni e devono essere concesse di concerto con l’Assostampa e l’Ordine dei Giornalisti. Il giornalista dell’ufficio stampa o l’addetto stampa non possono svolgere la funzione di portavoce e, a sua volta, il portavoce, o il responsabile dell’ufficio di portavoce, non può esercitare funzioni di capo ufficio stampa o di giornalista all’interno dell’ufficio stampa o di addetto stampa.

I giornalisti devono essere obbligatoriamente iscritti all’inpgi e i contributi devono essere versati dalle pubbliche amministrazioni di appartenenza, l’accesso alla professione nella p.a. deve avvenire esclusivamente attraverso concorsi ad evidenza pubblica o selezioni interne tra il personale avente i necessari titoli.

L’amministrazione riconosce l’esistenza del comitato di redazione e la legittimità della Fnsi e delle relative Associazioni Stampa Regionali quali organi sindacali di rappresentanza dei giornalisti italiani, così come ribadito recentemente dalla Fnsi stessa e riconosciuto dall’Aran in occasione dell’avvio del tavolo di trattativa con Fnsi e sindacati di categoria sull’attuazione della legge 150/2000. Ne consegue che ai giornalisti vengono riconosciuti tutti i diritti sindacali e la fruizione dei relativi permessi per attività sindacale. Ciascuna pubblica amministrazione che abbia un ufficio stampa o uno o più addetti stampa è tenuta a registrare una testata giornalistica a tutela della qualità professionale dei giornalisti che vi operano e del livello di informazione nei confronti degli organi di stampa e, di conseguenza, dei cittadini. Ogni pubblica amministrazione deve garantire il necessario periodo di formazione professionale a favore dei giornalisti di cui si avvale.

ELEMENTI GUIDA

Negli uffici stampa debbono operare giornalisti iscritti all’Ordine dei giornalisti, così come già contenuto nel dettato della legge 150/2000, e che lo stesso principio vale per quelle amministrazioni, soprattutto di minore grandezza, che non avendo un ufficio stampa, usufruiscono di addetti stampa
l’inquadramento del giornalista deve essere adeguato al livello professionale e stabilito nella categoria D, in qualità di funzionario

Ad esso vanno applicati gli istituti previsti dal Ccnl, ossia l’Alta Professionalità o la Posizione organizzativa con indennità massima per il capo ufficio stampa. Un’indennità va prevista ove non ci siano le condizioni per applicare gli istituti di cui sopra. Di concerto con l’Assostampa Umbra e i sindacati di categoria, le amministrazioni pubbliche possono, ove ne sussistano le condizioni, valutare la possibilità di derogare al Ccnl ed applicare alcune fattispecie previste dal contratto nazionale dei giornalisti italiani

I giornalisti debbono svolgere esclusivamente mansioni giornalistiche, con rapporti di esclusività di lavoro per l’ente di appartenenza. Eventuali deroghe possono essere concesse previa accordo tra amministrazione sindacato e ordine dei giornalisti.

Il giornalista dell’ufficio stampa o l’addetto stampa non possono svolgere la funzione di portavoce e, a sua volta, il portavoce, o il responsabile dell’ufficio di portavoce, non può esercitare funzioni di capo ufficio stampa o di giornalista all’interno dell’ufficio stampa o di addetto stampa

I giornalisti devono essere obbligatoriamente iscritti all’inpgi e i contributi devono essere versati dalle pubbliche amministrazioni di appartenenza prevedendo anche l’iscrizione alla Casagit e al Fondo pensione complementare. L’accesso alla professione nella p.a. deve avvenire esclusivamente attraverso concorsi ad evidenza pubblica o selezioni interne tra il personale avente i necessari titoli.

Ai giornalisti vengono riconosciuti tutti i diritti sindacali e la fruizione dei relativi permessi per attività sindacale. Ciascuna pubblica amministrazione che abbia un ufficio stampa o uno o più addetti stampa è tenuta a registrare una testata giornalistica
Ogni pubblica amministrazione deve garantire il necessario periodo di formazione professionale a favore dei giornalisti di cui si avvale.

L’ufficio stampa o l’addetto stampa devono poter osservare un orario di lavoro coerente con le esigenze di ufficio, coordinato con gli orari di lavoro delle redazioni giornalistiche e coerente con le esigenze degli organi di vertice dell’amministrazione e degli organi istituzionali. Ove sia necessario, l’orario può essere definito con il contributo dell’Ordine dei giornalisti e dell’Assostampa, i quali debbono comunque essere tenuti al corrente delle modalità orarie di lavoro.

Condividendo i principi definiti nel protocollo, il quadro istituzionale che ci troviamo di fronte impone una nuova riflessione sugli aspetti organizzativi degli Enti Locali della nostra regione.

Il salto di qualità che siamo chiamati a fare, anche alla luce del recente protocollo di intesa tra ANCI, ASU, UPI e ODG dell’Umbria del 18 Aprile 2012 , impone di contemperare diverse esigenze in campo, ma soprattutto di dotare i Comuni umbri di professionalità riconosciute che garantiscano la creazione di un nuovo modello organizzativo che dia alla p.a. la possibilità di un dialogo più qualificato ed efficace con le comunità e i cittadini.

Tenendo conto che gran parte dei Comuni umbri ha una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, che è in atto la riforma endoregionale e che questa prevede la costituzione delle Unioni dei Comuni, si ritiene utile il coinvolgimento in forma associata dei piccoli comuni, anche attraverso le costituende Unioni Speciali che potranno essere dotate di Uffici Stampa nel rispetto della normativa, delle modalità di organizzazione e dell’inquadramento professionale stabiliti dalla Legge 150/2000.

Ciò costituirebbe per i Comuni una opportunità economica, con un risparmio di risorse, dotandoli al contempo di professionisti a loro disposizione per la gestione di un settore, come quello dell’informazione, che sempre più necessità di figure qualificate.
I professionisti presenti all’interno degli Uffici stampa a loro volta possono ‘formare’ personale giornalistico e organizzare e favorire i corsi di formazione professionale e di aggiornamento.

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