sabato, Ottobre 5

‘Cura Italia’

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‘CURA ITALIA’, FNSI: «ACCOLTE LE RICHIESTE SU SGRAVI E AUTONOMI, ORA SERVE DI PIU’»

«È necessario che ai provvedimenti adottati ne seguano altri perché, nella fase di eccezionale emergenza che attraversa il Paese, i media professionali rappresentano l’unico e insostituibile canale di informazione certificata per i cittadini e l’argine contro le fake news e i troppi ciarlatani che imperversano nella rete», afferma il segretario generale Raffaele Lorusso.

«Vanno accolte con favore le prime misure di sostegno della filiera dell’informazione che il governo ha inserito nel decreto ‘Cura Italia’. È però necessario che ai provvedimenti adottati ne seguano altri perché, nella fase di eccezionale emergenza che attraversa il Paese, i media professionali rappresentano l’unico e insostituibile canale di informazione certificata per i cittadini e l’argine contro le fake news e i troppi ciarlatani che imperversano nella rete». Lo afferma Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana.

«L’interlocuzione del sindacato dei giornalisti con il governo – afferma – prosegue perché vengano messe in campo nuove e più incisive misure di sostegno per la stampa. Oltre agli sgravi sulla pubblicità e al credito di imposta per le edicole, occorre individuare interventi che consentano a tutte le realtà della carta, della radio, della televisione e del web che stanno impegnando i giornalisti su tutto il territorio nazionale nel racconto dell’emergenza di proseguire nella loro attività, facendo fronte al calo dei ricavi. Va riconsiderata la decisione di non assegnare alla Rai le risorse che le spettano e affrontata la situazione dei giornali e delle radio e delle tv locali, che senza aiuti concreti rischiano di interrompere i prodotti informativi e di licenziare i giornalisti. Nessuno invoca contributi a pioggia: è necessario legare le misure di sostegno, dirette o indirette, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al rispetto da parte delle aziende degli obblighi retributivi, previdenziali e contrattuali».

Il lavoro della Fnsi va avanti anche sul versante della tutela dei lavoratori autonomi e precari. «Contrariamente a quanto sta circolando in rete in queste ore, ad opera di chi neanche in una situazione come questa rinuncia alla propaganda e alla demagogia – sottolinea Lorusso – le risorse per sostenere i giornalisti lavoratori autonomi e le partite Iva non sono immediatamente disponibili, ma dovranno essere inserite in un decreto del ministero del Lavoro che sarà adottato nei prossimi trenta giorni. Come preannunciato dal governo alla Fnsi nelle numerose interlocuzioni dei giorni scorsi, i giornalisti sono stati assimilati a tutte le altre categorie di professionisti che fanno riferimento alle Casse previdenziali private. È quindi plausibile che le misure saranno individuate di concerto con le singole Casse, Inpgi compreso, in tempi auspicabilmente brevi».

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‘CURA ITALIA’, DAGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ALLE MISURE PER I LAVORATORI AUTONOMI: IL DECRETO IN PILLOLE

Licenziamenti sospesi, sostegno a chi perde reddito, interventi per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari a seguito della chiusura delle scuole. E ancora: nuove disposizioni sullo smart working, la possibilità di sospendere le rate del mutuo e un bonus di 100 euro per chi continua a lavorare in sede. Ecco alcune delle novità introdotte dal governo.

Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali valide per tutto il territorio nazionale. Sospensione dei licenziamenti per motivo economico fino al 18 maggio 2020. Norme in materia di riduzione dell’orario di lavoro e a sostegno dei lavoratori per coniugare esigenze professionali e familiari. Interventi dedicati ai titolari di partita Iva e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Ulteriori disposizioni in materia di smart working. Un bonus di 100 euro per chi continua a prestare l’attività lavorativa in sede. Sono alcune delle novità, di interesse anche per i lavoratori del settore giornalistico, introdotte con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, martedì 17 marzo 2020, del decreto “Cura Italia” messo a punto dal governo per far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Vediamo di seguito, in sintesi, quali sono i contenuti del decreto.

Ammortizzatori sociali
Prevista la possibilità di ottenere 9 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della legge 416/81 (emittenza radiotelevisiva, agenzie di stampa locali, service editoriali, aziende digitali) potranno accedere alle prestazioni erogate dall’Inps con accesso al Fondo di Integrazione Salariale. Le aziende editrici che ad oggi beneficiano della integrazione salariale straordinaria corrisposta dall’Inpgi non possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale con sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario in quanto escluse dall’ambito di applicazione della norma. Si applica invece a tutto il settore l’art. 46 del decreto in materia di preclusione dei licenziamenti collettivi e per motivo economico fino al 18 maggio 2020.

Conciliazione vita-lavoro
Fino a 15 giorni di congedo, fruibili in un periodo continuativo o frazionati, per “i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps e i lavoratori autonomi” con figli di età non superiore ai 12 anni. I giorni di congedo sono retribuiti al 50 per cento, con contribuzione figurativa. Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata. Il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, purché nel nucleo familiare non vi sia “altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa” ovvero disoccupato o non lavoratore. I genitori di figli tra i 12 e i 16 anni possono astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa al congedo è prevista la possibilità di optare per un bonus baby-sitter nel limite massimo di 600 euro erogato mediante il “libretto famiglia”. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari. Si rinvia sul punto alle disposizioni ufficiali dell’Inpgi.
Per i mesi di marzo e aprile 2020, infine, diventano 15 i giorni di permesso retribuito previsti dalla “legge 104“.

Quarantena e malattia
Anche nel settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto, ovvero il periodo durante il quale, in caso di assenza del lavoratore, il datore di lavoro non può validamente esercitare il suo diritto di risolvere il rapporto di lavoro. Serve apposito certificato medico.
Fino al 30 aprile 2020, inoltre, per i lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità grave, i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

Partite Iva e Cococo
Prevista una indennità per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data). Il decreto istituisce un “Fondo per il reddito di ultima istanza” che prevede il riconoscimento di un sostegno al reddito per chi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica ha cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro. La norma, estesa anche agli iscritti agli Ordini professionali, prevede che – tramite uno o più decreti del ministro del Lavoro da adottare entro 30 giorni – vengano definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonché l’eventuale quota del limite di spesa da destinare al sostegno del reddito degli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti.

Smart working
Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Inoltre ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, inoltre, il lavoro agile diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Mutui sospesi
Stanziati 400 milioni per il 2020 da utilizzare, per un periodo di 9 mesi e a far data dal 17 marzo 2020, per estendere la possibilità di sospendere la rata del mutuo di casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del fatturato superiore al 33% di quello dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione dell’attività a seguito delle disposizioni adottate per contenere la diffusione del contagio.

Premio per i lavoratori dipendenti
Viene previsto un bonus di 100 euro per il mese di marzo 2020 per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore ai 40mila euro che abbiano continuato a lavorare in ufficio. L’incentivo non concorre alla formazione del reddito e va rapportato al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti in sede.

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DELUDENTI GLI INTERVENTI PER IL LAVORO AUTONOMO. A BREVE L’INPGI CONVOCHERA’ IL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE SEPARATA PER PROVVEDIMENTI SPECIFICI

Con il recente provvedimento “Cura Italia” (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) il Governo, per fronteggiare le ripercussioni sul piano economico della situazione di emergenza determinata dalla diffusione del’infezione da Covid-19, ha adottato una serie di iniziative volte a rafforzare l’organizzazione del sistema sanitario e a fornire sostegno al tessuto imprenditoriale, lavorativo e produttivo del Paese.

Tra le principali misure introdotte che estendono la loro sfera di efficacia anche in ambito giornalistico spiccano, in particolare, le disposizioni in materia di lavoro dipendente, che ampliano la possibilità di fruire di giorni di congedo parentale (fino a 15 giorni con retribuzione al 50%), incrementano le tutele per le situazioni di invalidità (legge 104) e sospendono, con una moratoria di 60 giorni (a decorrere dal 17 marzo 2020), le procedure per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Deludenti, al contrario, le misure di sostegno previste per il lavoro autonomo.

La disciplina introdotta, infatti prevede incentivi economici (600 euro una tantum) per i soli iscritti alle gestioni INPS, mentre rinvia ad un successivo decreto ministeriale l’eventuale adozione di incentivi economici per il resto dei lavoratori autonomi (inclusi quelli iscritti agli enti e casse previdenziali dei professionisti) costituendo a tal fine un fondo dotato di uno stanziamento di 300 milioni. Sul tema si registra, quindi, una significativa criticità legata all’indeterminatezza della norma e all’assenza di indicazioni relative ai tempi di eventuale adozione delle misure di sostegno.

A tal proposito, tra l’altro, non è stata accolta la richiesta – formulata dall’associazione che rappresenta le casse privatizzate – di adozione, nell’ambito della propria autonomia, di provvedimenti contenenti agevolazioni economiche che potessero produrre effetti immediati senza dover necessariamente attendere i tempi di approvazione ministeriale.

Pertanto, al momento, i giornalisti che svolgono l’attività in forma autonoma possono beneficiare unicamente della facoltà di sospendere i versamenti contributivi (e tributari) in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo 2020 (relativi – per quanto concerne la contribuzione dovuta alla Gestione separata dell’Inpgi – ad eventuali rateizzi in corso).

Tuttavia, nonostante le difficoltà procedurali previste dalle norme vigenti, l’Inpgi convocherà a breve il neo istituito Comitato amministratore per studiare provvedimenti utili a riconoscere ai giornalisti autonomi iscritti alla Gestione separata un supporto economico per il superamento della situazione di difficoltà causata dalla emergenza sanitaria in atto.

Di seguito, il dettaglio dei provvedimenti di maggiore rilevanza.

CONGEDO PER GENITORI

L’art. 23 del decreto prevede che, a decorrere dal 5 marzo – in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi scolastici – i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (giornalisti inclusi) possono fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o, se disabili, anche di età superiore, di giorni di congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, con copertura di contribuzione figurativa. In questo caso, l’indennità la erogherà come al solito l’Inps, mentre l’Inpgi provvederà – su istanza del giornalista – all’accredito della contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Non si applica ai giornalisti autonomi, invece, una analoga misura che prevede la possibilità – riservata ai soli lavoratori autonomi iscritti all’INPS – di fruire, sempre per i figli di età non superiore ai 12 anni o, se disabili, anche superiore, di una indennità pari al 50 per cento di 1/365 del reddito medio per ogni giornata di astensione dall’attività lavorativa, fino ad un massimo di 15.

Su tale aspetto, l’Istituto valuterà la possibilità di adottare un provvedimento similare, da sottoporre alla prevista approvazione ministeriale.

BONUS BABY-SITTING

In alternativa alla fruizione dei congedi parentali, i lavoratori dipendenti – compresi i giornalisti – e gli autonomi iscritti all’INPS, possono scegliere la corresponsione di un bonus una-tantum per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro.

Sono in corso di approfondimento le modalità con le quali possano accedere a tale contributo anche i liberi professionisti (tra cui i giornalisti) iscritti presso le rispettive casse di previdenza.

TUTELA DELL’INVALIDITA’

L’art. 24 prevede l’estensione della durata dei permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti affetti da invalidità ovvero che prestano assistenza a soggetti invalidi, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il numero di giorni di permesso retribuito, coperto da contribuzione figurativa, è infatti incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, che si aggiungono alle tre giornate ordinariamente previste per ciascun mese.

La norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti e, quindi, estende il proprio ambito di efficacia anche nei riguardi dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente. Anche in questo caso, l’indennità verrà erogata dall’Inps e l’Inpgi si farà carico della relativa contribuzione figurativa.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

L’art. 63 del Decreto prevede l’erogazione, in favore dei lavoratori dipendenti (giornalisti inclusi) che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, di un premio, per il mese di marzo 2020, di importo pari a 100 euro (da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese). Detto importo, non assoggettato ad imposizione fiscale e contributiva, è riconosciuto in automatico dal datore di lavoro nel mese di aprile ovvero entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

INDENNITA’ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL’INPS

Ai lavoratori autonomi, anche con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti all’’INPS (gestione separata o gestioni speciali) che non siano titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito.

Come anticipato, tale misura non si applica in favore dei liberi professionali iscritti alle relative casse di previdenza e quindi neanche ai giornalisti autonomi iscritti alla Gestione separata dell’Inpgi, per i quali il Governo, all’art. 44 del provvedimento, ha previsto che possano eventualmente beneficiare degli interventi di un Fondo per il “reddito di ultima istanza” rivolto a tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Per l’operatività del predetto Fondo – per il quale sono stati stanziati 300 milioni di euro – si rimanda all’adozione di un successivo decreto ministeriale.

Su tale punto, si registra, quindi, una incomprensibile disparità di trattamento tra i professionisti iscritti all’Inps e quelli iscritti alle Casse di previdenza privatizzate.

Cliccando qui è possibile leggere il relativo comunicato ADEPP 

SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Al fine di sterilizzare, sul piano dell’occupazione, gli effetti economici negativi derivanti dalla riduzione o sospensione dell’attività delle imprese, l’art. 46 dispone una moratoria, per 60 giorni – a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto – per l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223, con contestuale sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. La misura trova attuazione, ovviamente, anche in relazione ai rapporti di lavoro dipendente del personale giornalistico.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

L’art. 63 del provvedimento stabilisce la facoltà, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, di sospendere i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 riferiti, tra l’altro, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Così come le aziende, i giornalisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto, quindi, possono sospendere il versamento di eventuali rateizzi contributivi in scadenza nel mese di marzo 2020, rinviando l’effettuazione del pagamento – come prevede la norma – entro il termine del 31 maggio 2020 in unica soluzione ovvero in 5 rate mensili di pari importo, senza aggravio di some aggiuntive.

E’ prevista, inoltre, l’estensione ad altre categorie imprenditoriali soggette alla sospensione dell’attività in conseguenza all’emergenza da Covid-19 – tra le quali non rientra quella editoriale – della facoltà, originariamente riservata ai soli settori del turismo, di sospendere i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Quindi se tali aziende hanno alle loro dipendenze giornalisti, potranno avvalersi della sospensione di contributi previdenziali.

Il complesso delle misure determinano minori entrate contributive per l’ente stimabili a circa 15 milioni di euro complessivi.

Vi sono, infine, una serie di misure volte al differimento e alla sospensione di termini afferenti l’adozione di provvedimenti amministrativi ovvero di presentazione di istanze da parte di utenti e cittadini.

Tra i differimenti vi è anche lo slittamento al 30 giugno del termine previsto per l’approvazione dei bilanci consuntivi degli enti come l’Inpgi.

Di seguito, si riportano le principali norme citate:

Art. 23
(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)
1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
5. Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
10.Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 24
(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 27
(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 28
(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 44
(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)
1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonchè la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 46
(Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 61
(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)
1. All’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole “24 e 29” sono sostituite da “e 24”;
2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione
professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 62
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.
2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 63
(Premio ai lavoratori dipendenti)
1. 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

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